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Contabilizzazione del calore e detrazioni fiscali
Con la Circolare n. 18 del 6 maggio 2016 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quando è lecito usufruire della detrazione fiscale del 65% per l’installazione dei dispositivi di contabilizzazione del calore e quando tale detrazione è invece ridotta al 50%.
Il tema della contabilizzazione del calore è oggi un tema di grande attualità poichè si ritiene coinvolga, complessivamente, circa un milione di edifici, di cui solo una piccola parte risulta già dotata di sistemi per la misurazione e fatturazione dei costi del calore sulla base del consumo individuale.
Difatti, con l'entrata in vigore del D.Lgs 102/2014, tutti i Condomini dotati di impianto di riscaldamento centralizzato dovranno dotarsi obbligatoriamente di un sistema di contabilizzazione del calore: il problema non sussiste per gli edifici "meno datati", quelli costruiti con la Legge 10/91 che introduceva (Art.26 comma 6) l'obbligatorietà dell'adozione di un sistema di termoregolazione e contabilizzazione del calore negli edifici di nuova costruzione.
Purtroppo il parco immobiliare italiano è costituito per la maggior parte da edifici costruiti prima del '90, con una consistente percentuale di condomini edificati negli anni '60 e '70: per questi, la Legge 10/91 non aveva reso obbligatorio l'adeguamento impiantistico delegando l'intervento alla volontà dell'Assemblea Condominiale.
Mentre negli edifici post Legge 10/91 progettati con una rete di distribuzione orizzontale "ad anello" potevano essere installati "contatori di calore" (contabilizzazione diretta) - in quelli ante Legge 10/91 realizzati con rete di distribuzione verticale "a colonne montati", la nuova normativa in vigore (D.Lgs. 102/2014) obbligherà all'adozione di "valvole termostatiche e ripartitori di calore " (contabilizzazione indiretta).
Da evidenziare come l'adeguamento al D.Lgs 102/2014 sia di fatto obbligatorio dalla data della sua pubblicazione, avvenuta nel luglio 2014, anche se le sanzioni previste per gli inadempienti, sono sospese fino al 31 dicembre 2016: tra pochi mesi dunque, nessun Condominio dotato di impianto centralizzato potrà più esimersi dall'adottare un sistemi di termoregolazione e contabilizzaione del calore.
L’Agenzia delle Entrate ha dunque chiarito che se i dispositivi di contabilizzazione del calore sono installati in concomitanza con la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, le relative spese sono ammesse alla detrazione del 65%, fino ad un massimo di 30.000 euro: lo stesso vale in caso di pompe, installazione di dispositivi di contabilizzazione in concomitanza della sostituzione dell’impianto esistente con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia.
Se, invece, i dispositivi di contabilizzazione del calore sono installati senza che sia sostituito, integralmente o parzialmente, l’impianto di climatizzazione invernale ovvero nel caso in cui quest’ultimo sia sostituito con un impianto che non presenta le caratteristiche tecniche richieste ai fini della citata detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica, le relative spese sono ammesse alla detrazione spettante ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lett. h) del TUIR nella misura attuale del 50%. trattandosi di intervento finalizzato al conseguimento di risparmio energetico.
Agenzia delle Entrate - Circolare n.18 del 06/05/2016
3.1 Detrazione per l’installazione del sistema di contabilizzazione del calore
D. Si chiede se le spese sostenute per i sistemi di contabilizzazione del calore - che devono essere obbligatoriamente installati nei condomini e negli edifici polifunzionali entro il 31 dicembre 2016, ai sensi del decreto legislativo n. 102 del 2014 - rientrino tra quelle ammesse alla detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
R. L’articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, prevede che per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale, nei condomini e negli edifici polifunzionali, riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l’installazione, entro il 31 dicembre 2016, di contatori individuali per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali.
Qualora, l’uso di tali contatori non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, sono installati sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all’interno delle unità immobiliari.
Se i dispositivi in questione sono installati in concomitanza con la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione - e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione - ovvero con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia, le relative spese sono già ammesse alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica ai sensi dell’articolo 1, comma 347 della legge n. 296 del 2006 pari, attualmente, al 65 per cento delle spese stesse per un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.
Se, invece, i dispositivi in argomento sono installati senza che sia sostituito, integralmente o parzialmente, l’impianto di climatizzazione invernale ovvero nel caso in cui quest’ultimo sia sostituito con un impianto che non presenta le caratteristiche tecniche richieste ai fini della citata detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica, le relative spese sono ammesse alla detrazione spettante ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lett. h) del TUIR nella misura attuale del 50 per cento trattandosi di intervento finalizzato al conseguimento di risparmio energetico.




